La legge Cirinnà sulle unioni civili è stata approvata al Senato. Dopo settimane di polemiche, il Senato ha approvato il maxi-emendamento, ottenendo 173 voti favorevoli e 71 voti contrari.
Nella nuova normativa è stato stralciato l’articolo 5 sulla stepchild adoption, l’adozione del figlio del partner, nucleo fondante delle critiche e delle polemiche di questi mesi.
Altra novità: la cancellazione della voce in cui si parlava dell’obbligo di fedeltà anche per le coppie omosessuali.
Legge Cirinnà, prima e dopo
“Nel nostro Paese, la legge sulle unioni civili ha sicuramente una portata assolutamente innovativa perché rappresenta un corpus iuris che prevede una tutela delle unioni civili (gay e non) su più settori. In questo modo si riconoscono le tutele fino a questo momento precluse – afferma il notaio catanese Maristella Portelli – .
In Europa, o per lo meno in alcuni stati, la situazione attuale è molto diversa, perché i gay possono sposarsi (si pensi al Portogallo, Olanda, Francia, Spagna, Belgio, Svezia, Norvegia e altri) e, in alcuni stati, anche adottare bambini, per lo più figli naturali del compagno/a.
Legge Cirinnà: il ruolo del notaio
L’Italia, secondo la sentenza della Corte Europea dei diritti umani del 21 luglio 2015, è stata condannata per violazione dell’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo per mancato riconoscimento dei diritti alla vita coniugale.
Prima delle legge Cirinnà, esisteva già il registro delle unioni civili che si pone, però, come semplice forma di censimento. Questo registro è una realtà già adottata in diversi comuni italiani, tra cui Catania.
Assolutamente centrale è il ruolo del notaio nei contratti di convivenza (accordi che disciplinano gli aspetti economici tra i conviventi).
In attesa dell’entrata in vigore della legge Cirinnà è possibile regolamentare i rapporti giuridici della coppia di fatto avvalendosi della competenza del Notaio di fiducia.
Il notaio saprà certamente individuare la soluzione giuridica più adatta per riconoscere tutela, con gli strumenti giuridici ad oggi esistenti, alle persone non legate da matrimonio”.
Cosa cambia con la legge Cirinnà
“Nell’attuale testo la nuova legge istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso qualificandole “specifiche formazioni sociali” e disciplina le convivenze di fatto.
Per costituire un’unione civile tra due persone maggiorenni occorre una dichiarazione di fronte a un ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni e la successiva registrazione dell’atto nell’archivio dello stato civile.
Sono di ostacolo alla costituzione dell’unione civile:
- La sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.
- L’interdizione di una delle parti per infermità di mente.
- La sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela, affinità e adozione.
- La condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
Al convivente viene riconosciuto il diritto di abitare la casa di comune residenza in caso di morte del proprietario o la facoltà di subentrare nel contratto di locazione.
La legge disciplina, inoltre, il contratto di convivenza, strumento attraverso il quale si possono regolare i rapporti patrimoniali tra i conviventi.
I contratti devono essere redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Entro dieci giorni devono essere trasmessi in copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe”.
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