Contratto di lavoro part time: come è regolamentato?


contratto di lavoro
Foto Brunella Bonaccorsi

Secondo la sentenza del 30 maggio 2019 numero 14797 della Corte di cassazione – Sezione lavoro, nel licenziamento illegittimo, ai fini del conteggio della retribuzione, il contratto di lavoro part time, in mancanza di forma scritta, si conteggia come quello a tempo indeterminato.

Avvocato cosa dice esattamente la sentenza?

“La corte precisa che in caso di nullità del contratto part time il lavoratore ha diritto alla retribuzione commisurata a tempo pieno se dimostra di aver messo a disposizione del datore di lavoro le proprie ulteriori energie lavorative e se, nonostante il part time, ha svolto un orario di lavoro superiore a quello indicato nel contratto”.

Ci sono rischi che il contratto part time risulti non valido? 

L’avvocato Lucia Tuccitto. Foto Brunella Bonaccorsi

“Con riferimento al contratto part time la Corte ha affermato che la “nullità della clausola sul tempo parziale”, per difetto di forma scritta, anche sulla scorta delle indicazioni offerte dalla Consulta (sentenza n. 283/05), non implica l’invalidità dell’intero contratto e comporta, per il principio generale di conservazione del negozio giuridico colpito da nullità parziale, che il rapporto di lavoro di consideri a tempo pieno”.

Possiamo tracciare una panoramica sulle garanzie del contratto part time in Italia rispetto al full time?

“La differenza è data proprio dall’opposizione del termine, che ovviamente, il contratto a tempo determinato non ha. Nel caso del lavoro part time, com’è ovvio, la cessazione del rapporto avviene allo spirare del termine senza ulteriori formalità come avviene per il contratto a tempo indeterminato che si risolve o per dimissioni o per licenziamenti. Il legislatore però ha imposto dei limiti al contratto a tempo determinato”.

Quali?

“Con la legge 96/18 c.d. decreto dignità uno degli aspetti caratterizzanti della nuova normativa, è rappresentato dalla modifica dell’art. 19 comma 1 del D.lgs. 81/2015.
Il nuovo art. 19 prevede che la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato “a-causale”, possa avvenire solo ed esclusivamente per un periodo di durata non superiore ai 12 mesi. La durata massima del contratto a tempo determinato si riduce a 24 mesi, contro i precedenti 36 mesi previsti dal Jobs Act. Il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi solo in presenza delle seguenti causali:

  • esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • ragioni sostitutive;
  • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività ordinaria”.
Articolo Precedente Catania Cruise Terminal Tango Marathon al porto di Catania
Articolo Successivo 5 oli naturali che rinforzano e facilitano la crescita dei capelli

Scrivi un Commento

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *