La crisi economica globale ha avuto conseguenze drammatiche anche nel nostro paese con situazioni di eccessivo indebitamento da parte di chi, avendo perso il proprio lavoro, oppure vedendo la propria azienda andare in malora, semplicemente non è stato più in grado di far fronte all’imponente mole di debiti accumulata.
Per far fronte a situazioni di vita reale come quelle sopra illustrate, è stata varata la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (c.d. Legge sul “sovraindebitamento” o “salva suicidi”), nonché la successiva Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, le quali hanno segnato un’importante tappa nel percorso di modernizzazione dell’ordinamento del diritto concorsuale che in precedenza non prevedeva invece nessuna regolamentazione della cosiddetta insolvenza civile.
Il legislatore ha introdotto per la prima volta in Italia la nuova procedura concorsuale per i soggetti non fallibili, legge fallimentare, tra cui anche il consumatore, l’imprenditore agricolo e la start up innovativa.
L’introduzione della legge sul sovraindebitamento consente quindi di accedere ad una procedura per facilitare il risanamento dei debiti, rivolgendosi all’organismo di composizione della crisi o ad un professionista abilitato che può essere un commercialista, un avvocato o un notaio, per presentare un piano di rientro per i debiti contratti. Se l’accordo viene approvato dal giudice, il debitore ha la cd. esdebitazione che permette di ridurre il debito a quanto effettivamente il debitore è in grado di pagare in base alle sue disponibilità e il resto del debito viene cancellato, mentre, se non viene accolto, il consumatore può comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.
Chi può usufrurine?
“Il soggetto sovraindebitato è una persona, una famiglia o una piccola impresa, che per ragioni di qualunque natura trova difficoltà insormontabili a pagare i debiti a suo carico, e non possiede alcun ‘patrimonio prontamente liquidabile’”.
Quali i requisiti?
“In particolare può essere di aiuto per:
- piccole imprese non fallibili (meno di 200.000 euro di fatturato negli ultimi tre anni)
- Semplici consumatori: dipendenti, pensionati
- Professionisti
- Aziende agricole di qualsiasi dimensione
- Start up innovative
- Enti no profit.La procedura di gestione e risoluzione del sovraindebitamento consiste, di fatto, in una procedura che va presentata presso il tribunale di residenza. Per accedere alla composizione della crisi, il debitore ha due strade: rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi; fare domanda al Tribunale competente in materia, per richiedere la nomina di un professionista abilitato.La composizione della crisi serve a trovare un accordo con i creditori ed evitare l’espropriazione dei beni”. Quali i rischi?
“Il rischio è che il tribunale non approvi il piano”.
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