Vacanza rovinata? C’è la risarcibilità del danno


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Non avete potuto godere pienamente del vostro meritato riposo? La vostra vacanza rovinata? Le ferie sono state, per un motivo o per l’altro, rovinate? Nessun problema. La normativa vigente prevede la possibilità di un risarcimento. Stando a quanto spiega l’avvocato Lucia Tuccitto, titolare dello Studio Legale Tuccitto, “l’articolo 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il “danno da vacanza rovinata” come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza”.

Avvocato ci spieghi meglio. Cosa si intende per danno di vacanza rovinata?

“È il pregiudizio arrecato al turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto”.

Cosa prevede il risarcimento in questo caso?

“Nel danno di vacanza rovinata sono risarcibili due voci di danno: danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti; e il danno esistenziale o morale causato da delusione e stress subiti a causa del disservizio. Nel primo caso, tutte le volte in cui il viaggiatore prenota la sua vacanza, se il servizio aggiuntivo promesso non viene fornito o la previsione offerta non risulta conforme a quanto stipulato nel contratto, deve essere risarcito il costo sostenuto per acquisire da terzi il medesimo servizio. Nel secondo caso, il danno da vacanza rovinata comporta un pregiudizio psicologico inteso come mancato guadagno sul piano del benessere e della qualità della vita che avrebbe potuto apportare la vacanza, oltre ai patimenti direttamente legati all’infortunio subìto che ha impedito al viaggiatore di conseguire gli obiettivi di svago e riposo”.

 

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